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§ 5. Qualche volta anche ai pupilli vien dato il curatore, come sarebbe nel caso in cui non fosse idoneo il tutore legittimo, dal momento che non si può dare il tutore a chi lo ha già. Similmente, qualora il tutore dato per testamento, o assegnato dal pretore, o dal preside, non fosse capace ad amministrare gli affari e, tuttavia li gestisse senza frode, si suole aggiungergli un curatore. Cosi in luogo dei tutori, che non per sempre, ma fino ad un certo tempo, sono dispensati dalla tutela, si sogliono nominare curatori.