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5. Deve altresì concedere avvocati a chi li chiede, e per lo più alle femmine, ai fanciulli e ad altre persone deboli, a quelli che non hanno mente sana, se alcuno li chieda per loro; e se non vi sia alcuno che li chieda, dovrà darli spontaneamente. Del pari se alcuno dica di non trovare avvocato per la potenza del suo avversario, dovrà parimenti nominarglielo. Del resto non bisogna opprimere alcuno per la potenza del suo avversario, infatti chi sta a capo della provincia non deve permettere che alcuno si porti tanto audacemente che si abbia a temere di assumere una difesa contro di lui. Queste cose sono comuni anche a tutti i Presidi e devono essere osservate anche da loro.