2. I fiumi tutti e i porti sono cose pubbliche; perciò il diritto di pesca è comune a tutti sia nel porto che nei fiumi. Lido del mare è il luogo fin dove arriva il massimo flutto in tempo di tempesta. E ancora, per il diritto delle genti, è pubblico l’uso delle rive, come del fiume stesso; perciò chiunque può approdare con barche alle stesse, legarne le funi agli alberi ivi nati, scaricarvi i pesi, nello stesso modo che può navigare per il fiume stesso: ma la proprietà di esse è di coloro che vi hanno immediatamente contigui i propri fondi; per questo motivo sono pure di costoro gli alberi nati nelle medesime rive.

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