trit_Instit_II_76_59

1. Per diritto naturale le seguenti cose sono comuni a tutti: l’aria, l’acqua corrente, il mare e quindi il lido del mare. A nessuno pertanto potrà impedirsi di accedere al lido del mare; purché tuttavia si tenga lontano dalle ville, dai monumenti, e dagli edifizi, perché non sono di diritto delle genti, come lo è il mare.

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