trit_Instit_II_106_122

39. Il divo Adriano, seguendo la naturale equità, concesse, a colui che li avesse trovati, i tesori scoperti nel proprio fondo; e lo stesso stabilì per il caso che alcuno li avesse trovati per caso in luogo sacro o religioso. Ma se alcuno nell’ altrui fondo, senza essersi accinto a ciò, ma per caso, abbia trovato un tesoro, ne concesse metà a chi lo trova e metà al proprietario del suolo; e congruamente stabili che, se alcuno lo avesse trovato in un fondo del principe, fosse metà di chi lo trovò e metà del principe; a ciò è consequenziale che se alcuno lo avesse trovato in luogo pubblico o in luogo fiscale, sia metà suo e metà del fisco o della città.

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