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§ 9. L’esenzione ha luogo anche quando il padre non abbia nominato per inimicizia alcun tutore per testamento; mentre, al contrario, non sono esentati coloro i quali promisero al padre dei fanciulli che avrebbero amministrato la tutela. § 10. I divi fratelli prescrissero non doversi ammettere l’esenzione di chi ne adduce solo questo motivo, cioè l’essere stato ignoto al padre dei fanciulli. § 11. Solitamente si reputano un valido motivo di esenzione dalla tutela o curatela le inimicizie che alcuno ha avuto con il padre dei fanciulli o degli adulti se erano capitali, né ebbe luogo riconciliazione. § 12. Egualmente è esentato dalla tutela colui che subì controversia, promossa dal padre dei fanciulli, intorno al suo stato.

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