trit_Instit_I_58_91

TIT. 24 Della cauzione dei tutori e dei curatori – Affinchè gli averi dei fanciulli, delle fanciulle, di coloro che sono sotto cura, non vengano consumati o diminuiti dai curatori o dai tutori, il pretore provvede affinché a tal fine i tutori ed i curatori diano cauzione. Ma questo non accade sempre, infatti i tutori nominati per testamento non sono obbligati a dare cauzione, perché la loro fede e diligenza è provata dallo stesso testatore. Similmente i tutori e curatori nominati per inquisizione non sono obbligati a dare cauzione perchè eletti idonei.

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