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TIT. 23 Dei curatori – I maschi puberi e le femmine da marito fino a che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, possono avere curatori ; poiché, benché siano puberi, nondimeno sono ancora in una età nella quale non possono ancora amministi’are rettamente i loro beni. §1.1 curatori sono dati dagli stessi magistrati che assegnano i tutori. Ma non si dà il curatore per testamento; quando però venga dato, è confermato con decreto del pretore o del preside. § 2. Similmente non si dà il curatore agli adolescenti fuorché per le liti ; potendosi dare curatori per oggetto speciale.