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TIT. 19 Della tutela fiduciaria – Vi è un’altra specie di tutela che è detta fiduciaria; infatti se un padre emancipa il figlio, ovvero la figlia, il nipote, ovvero la nipote, od altri (discendenti) impuberi, diventa il loro tutore legittimo: morto il quale, ove gli siano sopravvìssuti discendenti maschi, questi divengono tutori fiduciari dei figli, o del fratello, o della sorella, e degli altri. E quindi, morto che sia il patrono, tutore legittimo, anche i suoi discendenti divengono tutori. Perocché il figlio del defunto se non fosse ancora stato emancipato dal padre quando era vivo, morto che fosse quest’ ultimo diverrebbe di proprio diritto, né cadrebbe sotto la potestà dei fratelli, e perciò nemmeno sotto la tutela. Il liberto poi, se fosse rimasto servo, sarebbe verso i figli del suo padrone, alla morte del padrone stesso, in quella medesima condizione che era presso il loro padre. Nondimeno questi sono chiamati alla tutela quando siano maggiori di età, la nostra costituzione comanda che ciò sia osservato generalmente in tutte le tutele e curatele.

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