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§2. La minore, ossia la media diminuzione di capo, avviene quando da alcuno si perde la cittadinanza, e si ritiene però la libertà, la qual cosa accade a chi sia interdetto dal fuoco e dall’acqua; ovvero a chi sia stato deportato in un’isola. § 3. La minima diminuzione di capo avviene quando si ritiene la cittadinanza e la libertà, ma si cambia lo stato dell’uomo, la qual cosa accade a coloro che, essendo persone di proprio diritto, vanno ad essere assoggettati al diritto altrui, viceversa (come se un figlio di famiglia sia stato emancipato dal padre, e diminuito di capo). § 4. Il servo manomesso però non diminuisce di capo, perchè non ne ebbe alcuno. § 5. Coloro poi cui è cambiata più la dignità che lo stato, non subiscono diminuzione di capo; e perciò consta che coloro che escono dal Senato, non diminuiscono di capo. § 6. Ciò che si disse, la persistenza cioè del diritto di cognazione anche dopo !a diminuzione di capo, deve riferirsi al caso in cui intervenga la minima diminuzione di capo. Invece quando sia avvenuta la massima diminuzione di capo perisce anche il diritto di parentela, come per esempio se un cognato cade in servitù, nemmeno se in appresso viene manomesso, riacquista la cognazione. Cosi se alcuno sia deportato in un’ isola si scioglie la parentela. § 7. Quando poi la tutela appartenga agli agnati, non appartiene a tutti simultaneamente, ma solamente a quelli che sono prossimi per grado; o se sono dello stesso gradopiù persone, appartiene a tutti.