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§ 3. La condizione di libertino aveva prima una triplice divisione. Infatti, coloro che erano manomessi, ora acquistavano la maggiore ed integra libertà e diventavano cittadini romani; ora ne acquistavano una minore e diventavano latini per la legge Giunia Norbana; ora acquistavano la minima, e per la legge Elia Senzia entravano nel numero dei deditizi. Ma tuttavia la pessima condizione dei deditizi già da molto tempo fu abbandonata e il nome di latini non era frequente. Perciò la nostra pietà, desiderando tutto aumentare e migliorare, con due costituzioni emendò la cosa e la ridusse nello stato originario perché anche nei primi tempi di Roma la libertà era una sola e semplice, cioè quella che aveva il manomissore per cui è libertino il manomesso e ingenuo il manomissore. Abbiamo soppresso i deditizi con la nostra costituzione che abbiamo promulgato tra le nostre decisioni, con le quali, su consiglio di Triboniano, personaggio eccellente e questore, abbiamo tolto le questioni dell’antico diritto. Inoltre, con altra costituzione che rifulge tra le sanzioni imperiali, su suggerimento dello stesso questore, abbiamo abrogato i latini Giuniani e tutto ciò che si osservava a loro riguardo. E a tutti i liberti, senza preclusioni sull’età del manomesso né su quella del padrone manomissore né sul modo di manomissione, come prima si faceva, abbiamo dato la cittadinananza romana e abbiamo aggiunto molti modi con i quali si possa dare ai servi la libertà con la cittadinanza romana, che sola oggi ha valore.

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