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§ 4- Fu stabilito che il minore d’età non possa adottare un maggiore; poiché l’adozione imita la natura, è mostruoso che il figlio possa essere maggiore del padre. Colui che riceve un figlio in adozione o in arrogazione di tutto lo stadio dell’età impubere, ossia di anni diciotto, deve pertanto precederlo negli anni. § 5. Fu poi permesso prendere alcuno in adozione come nipote o pronipote, sia maschio o femmina, e così successivamente, quantunque non si abbiano figli. E si può adottare sia il figlio altrui come nipote che il nipote altrui come figlio. Ma se taluno adotti altri come nipote, sia come figlio di un figlio che già avesse adottato, sia come figlio di un figlio nato da lui e sotto la sua potestà, in questi casi anche il figlio deve acconsentirvi per evitare che senza volerlo gli venga dato un erede. Invece, al contrario, se l’avo dà in adozione il nipote discendente dal figlio, non si richiede il consenso del detto figlio.

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