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TiT. IX.DELLA PATRIA POTESTÀ. In potestà nostra sono i nostri discendenti procreati da nozze legittime. § 1. Le nozze poi, o matrimonio, sono l’unione dell’ uomo e della donna che si propongono di vivere uniti indivisibilmente. § 2. Il diritto di potestà che abbiamo sui discendenti è proprio dei cittadini romani: infatti non vi sono altre genti che abbiano sopra i figli la potestà che noi abbiamo. § 3. Chi, dunque, nasce da te e da tua moglie, è in tua potestà. Del pari chi nasce da tuo figlio e dalla sua moglie, cioè tuo nipote e tua nipote, sono giustamente in tua potestà, e così il pronipote, la pronipote e infine tutti gli altri. Tuttavia chi nasce da tua figlia tua non è in tua potestà ma in quella del padre

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