5. Non è permesso in alcun modo al Consigliere di trattare affari nel proprio uditorio durante il tempo della seduta; non gli si vieta li trattarne in altro uditorio.
odi servum pecus et arceo
5. Non è permesso in alcun modo al Consigliere di trattare affari nel proprio uditorio durante il tempo della seduta; non gli si vieta li trattarne in altro uditorio.