trit_Digestorum306_29
5. Non è permesso in alcun modo al Consigliere di trattare affari nel proprio uditorio durante il tempo della seduta; non gli si vieta li trattarne in altro uditorio.
5. Non è permesso in alcun modo al Consigliere di trattare affari nel proprio uditorio durante il tempo della seduta; non gli si vieta li trattarne in altro uditorio.
1.22.5 Consiliari eo tempore quo adsidet negotia tractare in suum quidem auditorium nullo modo concessum est, in alienum autem non prohibetur.