1. Ma si domanda anche se l’arrogatore possa sostituirsi all’impubere. E credo che non si debba ammettere la sostituzione, se non solo per la quarta parte che dal matrimonio dell’ arrogatore consegue; e infine che la sostituzione duri fino alla pubertà. Del resto se si commettesse di restituire in un tempo qualsiasi, non si dovrebbe ammettere il fedecommesso, perché la quarta non perviene all’arrogato per volontà dell’arrogatore ma per provvedimento del Principe. Questo deve dirsi sia che alcuno abbia arrogato un impubere in luogo di figlio, sia che l’ abbia arrogato in luogo di nipote.

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