trit_Codex_Canonici_Iuris929_70

Can. 595 – § 1. Spetta al Vescovo della sede principale approvare le condizioni e confermare le modifiche in esse legittimamente apportate, salvo ciò su cui fosse intervenuta la Sede Apostolica; inoltre è di sua competenza trattare gli affari di maggiore rilievo riguardanti l’intero istituto, quando superano l’ambito di potestà dell’autorità interna non senza però avere consultato gli altri Vescovi diocesani, qualora l’istituto fosse esteso in più diocesi.

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