trit_Codex_Canonici_Iuris929_70
Can. 595 – § 1. Spetta al Vescovo della sede principale approvare le condizioni e confermare le modifiche in esse legittimamente apportate, salvo ciò su cui fosse intervenuta la Sede Apostolica; inoltre è di sua competenza trattare gli affari di maggiore rilievo riguardanti l’intero istituto, quando superano l’ambito di potestà dell’autorità interna non senza però avere consultato gli altri Vescovi...