trit_Codex_Canonici_Iuris913_29
Can. 580 – L’aggregazione di un istituto di vita consacrata ad un altro è riservata all’autorità competente dell’istituto aggregante, salva sempre l’autonomia canonica dell’istituto aggregato.
Can. 580 – L’aggregazione di un istituto di vita consacrata ad un altro è riservata all’autorità competente dell’istituto aggregante, salva sempre l’autonomia canonica dell’istituto aggregato.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019