Can. 580 – L’aggregazione di un istituto di vita consacrata ad un altro è riservata all’autorità competente dell’istituto aggregante, salva sempre l’autonomia canonica dell’istituto aggregato.
Can. 580 — Aggregatio alicuius instituti vitae consecratae ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregantis, salva semper canonica autonomia instituti aggregati.
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