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trit_Codex_Canonici_Iuris881_35

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. A meno che il diritto particolare non stabilisca altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione.

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