§ 2. A meno che il diritto particolare non stabilisca altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione.
§ 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministerium exercent.
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