trit_Codex_Canonici_Iuris836_27
Can. 527 – § 1. Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso.
Can. 527 – § 1. Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019