trit_Codex_Canonici_Iuris836_27
Can. 527 – § 1. Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso.
trlat_Codex_Canonici_Iuris836_20
Can. 527 — § 1. Qui ad curam pastoralem paroeciae gerendam promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis.