trit_Codex_Canonici_Iuris288_24
Can. 183 – § 1. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell’autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo.
Can. 183 – § 1. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell’autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019