trit_Codex_Canonici_Iuris288_24
Can. 183 – § 1. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell’autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo.
Can. 183 – § 1. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell’autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo.
Can. 183 — § 1. Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit.