trit_Codex_Canonici_Iuris2356_32
Can. 1729 – § 1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596.
Can. 1729 – § 1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019