Can. 1729 – § 1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596.
odi servum pecus et arceo
Can. 1729 – § 1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596.