Can. 1729 – § 1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596.
Can. 1729 — § 1. Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere, ad normam can. 1596.
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