trit_Codex_Canonici_Iuris2349_31
Can. 1724 – § 1. In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia può rinunciare all’istanza, per mandato o con il consenso dell’Ordinario che ha deliberato l’avvio del processo.
Can. 1724 – § 1. In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia può rinunciare all’istanza, per mandato o con il consenso dell’Ordinario che ha deliberato l’avvio del processo.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019