Can. 1724 – § 1. In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia può rinunciare all’istanza, per mandato o con il consenso dell’Ordinario che ha deliberato l’avvio del processo.
Can. 1724 — § 1. In quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentiente Ordinario, ex cuius deliberatione processus promotus est.
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