trit_Codex_Canonici_Iuris2263_69

§ 2. Trattandosi poi di azioni personali, quando l’imputato fu condannato a dare una cosa mobile, o a pagare una somma di denaro oppure a dare o fare altro, il giudice nel tenore stesso della sentenza o l’esecutore a sua prudente discrezione stabilisca un termine per l’adempimento dell’obbligo, che tuttavia non dovrà esser ristretto al di sotto dei quindici giorni e non andare altre sei mesi.

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