trit_Codex_Canonici_Iuris2257_35
Can. 1653 – § 1. A meno che la legge particolare non stabilisca altro, deve mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o tramite altri, il Vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado.
Visitatori: 18
Tag: Codex_Canonici_Iuris2257
Potrebbero interessarti anche...