Can. 1653 – § 1. A meno che la legge particolare non stabilisca altro, deve mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o tramite altri, il Vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado.
Can. 1653 — § 1. Nisi lex particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est.
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