trit_Codex_Canonici_Iuris2256_30
Can. 1652 – Se l’esecuzione della sentenza esige prima un rendiconto, si ha una questione incidentale, da decidersi da quello stesso giudice che emise la sentenza da mandare ad esecuzione.
Can. 1652 – Se l’esecuzione della sentenza esige prima un rendiconto, si ha una questione incidentale, da decidersi da quello stesso giudice che emise la sentenza da mandare ad esecuzione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019