Can. 1652 – Se l’esecuzione della sentenza esige prima un rendiconto, si ha una questione incidentale, da decidersi da quello stesso giudice che emise la sentenza da mandare ad esecuzione.
Can. 1652 — Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam.
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