trit_Codex_Canonici_Iuris2236_37 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1634 – § 1. Per la prosecuzione dell’appello si richiede e basta che la parte invochi il ministero del giudice superiore perché corregga la sentenza impugnata, allegando copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell’appello.