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trit_Codex_Canonici_Iuris2236_37

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1634 – § 1. Per la prosecuzione dell’appello si richiede e basta che la parte invochi il ministero del giudice superiore perché corregga la sentenza impugnata, allegando copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell’appello.

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