Can. 1634 – § 1. Per la prosecuzione dell’appello si richiede e basta che la parte invochi il ministero del giudice superiore perché corregga la sentenza impugnata, allegando copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell’appello.
Can. 1634 — § 1. Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus.
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