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trit_Codex_Canonici_Iuris2217_32

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1615 – La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l’esemplare stesso a norma del can. 1509.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris2217
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