trit_Codex_Canonici_Iuris2217_32
Can. 1615 – La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l’esemplare stesso a norma del can. 1509.
Can. 1615 – La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l’esemplare stesso a norma del can. 1509.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019