Can. 1615 – La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l’esemplare stesso a norma del can. 1509.
Can. 1615 — Publicatio seu intimatio sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar ad normam can. 1509.
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