trit_Codex_Canonici_Iuris2125_47
Can. 1532 – Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il giuramento di dire o almeno di avere detto la verità, a meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente discrezione.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris2125
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