Codex_Canonici_Iuris2125

trit_Codex_Canonici_Iuris2125_47

Can. 1532 – Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il giuramento di dire o almeno di avere detto la verità, a meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente discrezione.