trit_Codex_Canonici_Iuris2051_39

Can. 1469 – § . Il giudice espulso con la violenza dal suo territorio o impedito di esercitare in esso la giurisdizione, può esercitare la sua giurisdizione fuori del territorio ed emanare sentenze , dopo aver tuttavia di ciò informato il Vescovo diocesano.

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