Codex_Canonici_Iuris2051

trit_Codex_Canonici_Iuris2051_39

Can. 1469 – § . Il giudice espulso con la violenza dal suo territorio o impedito di esercitare in esso la giurisdizione, può esercitare la sua giurisdizione fuori del territorio ed emanare sentenze , dopo aver tuttavia di ciò informato il Vescovo diocesano.