trit_Codex_Canonici_Iuris1992_38
§ 2. Salvo che le costituzioni non dispongano diversamente, trattandosi di una questione contenziosa tra due province, in prima istanza giudicherà il Moderatore supremo personalmente o tramite un delegato; se tra due monasteri, l’Abate superiore della congregazione monastica.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1992
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