Codex_Canonici_Iuris1992

trit_Codex_Canonici_Iuris1992_38

§ 2. Salvo che le costituzioni non dispongano diversamente, trattandosi di una questione contenziosa tra due province, in prima istanza giudicherà il Moderatore supremo personalmente o tramite un delegato; se tra due monasteri, l’Abate superiore della congregazione monastica.