trit_Codex_Canonici_Iuris1963_32
Can. 1396 – Chi viola gravemente l’obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell’ufficio ecclesiastico, sia punito con giusta pena, non esclusa, dopo esser stato ammonito, la privazione dell’ufficio.
Can. 1396 – Chi viola gravemente l’obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell’ufficio ecclesiastico, sia punito con giusta pena, non esclusa, dopo esser stato ammonito, la privazione dell’ufficio.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019