Can. 1396 – Chi viola gravemente l’obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell’ufficio ecclesiastico, sia punito con giusta pena, non esclusa, dopo esser stato ammonito, la privazione dell’ufficio.
Can. 1396 — Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post monitionem, officii privatione.
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