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trit_Codex_Canonici_Iuris1906_45

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1328 – § 1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

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