Codex_Canonici_Iuris1906

trit_Codex_Canonici_Iuris1906_45

Can. 1328 – § 1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.