trit_Codex_Canonici_Iuris1890_35 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1309 – Alle stesse autorità di cui al can. 1308 compete inoltre la facoltà di trasferire per causa proporzionata gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse.