trit_Codex_Canonici_Iuris1890_35
Can. 1309 – Alle stesse autorità di cui al can. 1308 compete inoltre la facoltà di trasferire per causa proporzionata gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1890
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